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NOTIZIE DAL CLUB
Il Motoclub Aprilia comunica a tutti i Soci (e non) che è in
grado di espletare tutte le pratiche inerenti l’iscrizione all’Albo per le Moto
Storiche. Costo dell’operazione Euro 10.00, tasse ed oneri esclusi.
Le
moto con più di 30 anni non pagano la tassa di proprietà ma solo la tassa di
circolazione( se circolano su strada). Ci sono poi la moto di interesse storico
con più di 20 anni, le moto che rientrano in questa categoria sono comprese in
un elenco redatto dalla Federazione Motociclistica Italiano (FMI)e consultabile
sul sito della Federazione o sui siti dei Mensili più letti del mondo delle
moto. Le moto di interesse storico per quanto riguarda la Tassa di circolazione
sono regolate dalla Legge 342/2000 art 63 com 2 e com 3. L’importo da pagare varia da Regione a Regione e ad
oggi(gennaio 2010) per la Regione Lazio è di Euro 10.33
Lo sapevi che il Ministero dei Trasporti consente la reimmatricolazione dei mezzi storici ( con età minima di
anni 20)con decreto 10°03184 del 17/12/09 che contiene tutte le normative per
“Disciplina e procedure per l’iscrizione di veicoli di interesse storico e
collezionistico nei registri,nonché la riammissione in circolazione e revisione
periodica” In tale decreto si stabilisce come deve essere fatta la revisione
per tali mezzi, ci permettiamo riportare per sommi capi alcuni particolari: Non
si misurano i gas di scarico per i veicoli più anziani del 1960, anche se per
questi veicoli la revisione deve essere fatta solo presso la motorizzazione, Si
ha l’obligo di montare almeno un retrovisore –il
sinistro-. La rumorosità dellomscorico deve essere
inferiore a 80 db/A con motore all’80% di potenza , per i due tempi limite a
87db/A fino a 200 cc. Prova di frenatea a 40Km/h Clacson con potenza minima 80db/A ecc
Quali sono le dimensioni massime delle borse
laterali per una moto? L’articolo del nuovo Codice della Strada che detta le
regole su questo argomento è il n° 170 comma 5 che
recita “ Sui veicoli del comma 1 ( Ciclomotori e motocicli a due ruote ) è
vietato trasportare cose e/o oggetti che non siano saldamente fissati al
veicolo, che sporgano lateralmente rispetto all’asse longitudinale del veicolo
o o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso di
oltre 50 cm: E’ essenziale rispettare tali misure perché in caso di un malagurato incidente con sporgenze superiori si ha la
mancata copertura assicurativa anche di rivalsa da parte dell’assicurato anche
in caso di ragione.
PASSAGGI
DI PROPRIETA’
Come
è noto da tempo non è più necessario il Notaio per tale Pratica, ma la si può
fare in COMUNE, o presso sportelli ACI, nelle Agenzie abilitate,in
Motorizzazione o al PRA.La Pratica vera e propria
viene fatta al PRA ( Pubblico Registro Automobilistico),la legge prevede che il
passaggio venga fatto entro giorni 60 dall’atto di vendita. L’atto di vendita
viene fatto in Comune che dovrebbe essere gratuito ma spesso vengono chiesti i
diritti di segreteria (da 1.00 a 5.00 Euro più una marca da bollo di 14.62
Euro, questa obbligatoria) Con l’atto di vendita si deve andare al PRA O
Ufficio Provinciale dell’ACI con alti documenti, che sono Certificato di
Proprietà (ex Foglio Complementare) Fotocopia e originale Carta di
Circolazione, Fotocopia e originale documento di riconoscimento, Richiesta
compilata di aggiornamento Carta di Circolazione ( i moduli sono negli uffici del PRA e/o
ACI). Per tale operazione se fatta in proprio si dovrebbe pagare: Aggiornamento
Carta circolazione E 14.62 più Diritti Motorizzazione E9.00 più marca bollo
E14.62 più emolumenti ACI E20.92 più imposta bollo trascrizione PRA E29.24 più
diritti vari E1.00 TOTALE E 89.40 Questi
costi si riferiscono alle tabelle per una Pratica fatta da soli con circa due
giornate necessarie,una al Comune una al PRA e/o ACI Provinciale. Se invece si
va in una Agenzia o Delegazione ACI i prezzi salgono parecchio, in genere non
meno di 150/200 Euro E’ il prezzo da pagare per non perdere tempo. Notizie tratte dalla rivista In Sella
del mese di Aprile 1010.
PATENTE
FAI DA TE
La patente si può prendere anche senza andare nelle
autoscuole dove si ha una spesa media di circa Euro 250.00 ma in maniera più
facile e con meno code a fronte di circa Euro 144.00 di spesa. Ecco come fare:
Tutte le pratiche si fanno in Motorizzazione – Compilazione del modello TT2112
disponibile in Motorizzazione – Portare n° 2 foto+n°2
fotocopie di un documento di identità+n° 2 fotocopie delle patente già in
possesso se già se ne ha una + autocertificazione di residenza in duplice copia
+ fotocopia codice fiscale. Effettuare due versamenti in Ufficio Postale di E
14.62 cc 4028 ed E 24:00 sul cc9001 con bollettini in Motorizzazione.
Presentare Certificato Medico in bollo (E14.62) con foto vidimata dal Medico
con data inferire a mesi tre. Tale certificato va fatto alla ASL il cui costo
varia da Regione a Regione (E 20.00 circa)Prima di andare alla ASL per questo
certificato si deve andare dal proprio Medico per il Certificato “anamnestico”
costo circa 50.00 E. Presentato il tutto e dopo l’esame teorico la
Motorizzazione rilascia il Foglio Rosa. Dopo un mese dal foglio Rosa si può
prenotare l’esame di guida previo versamento di E 14.62 al cc 4028 ( Aggiornato 11/11/11)
CURIOSITA’
OPPORSI E’ PIU’ DIFFICILE E’ diventato più complicato impugnare una
multa dall’inizio di settembre. Il tempo per fare ricorso passa dai 60 giorni
agli attuali 30 anche se già si profilano ricorsi verso questa novità ( vedi www.nonsolomulte.it) . Anche scrivere il
testo del ricorso è diventato complicato perché tutti i cosidetti
“mezzi istruttori “vanno dichiarati subito ( Testimoni,perizie, fatti ecc) e non,
come in precedenza che ci si riservava di presentarli in un secondo momento.
Altra brutta notizia è che se il Giudice decide di non annullare la multa
questa diventa subito esecutiva se non si vuole fare ricorso in Tribunale, dove
ci vuole un avvocato con procedura costosa e complicata. ( aggiornato 11/11/11)
NOVITA’ TECNICHE
NEW Dal 24 settembre 2010 è entrato in vigore il
Decreto Attuativo del Art 75 del Nuovo Codice della Strada dove è previsto che
gli Utenti possano sostituire l’impianto frenante di una Moto ( con più di
50cc) o di un’automobile ( con peso fino a 35 q.li)
con uno diverso da quello originale,con uno avente caratteristiche migliori. E’
evidente che la casa costruttrice del nuovo impianto frenante deve AVER
OTTENUTO L’OMOLOGAZIONE dalla Direzione Nazionale della Motorizzazione
Nazionale . Il montaggio del nuovo impianto DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO da
officina autorizzata che rilascerà opportuno certificato a cui seguirà
aggiornamento sulla carta di circolazione.(da MOTOCICLISMO
Ottobre 2010B
BATTERIE al litio o
piombo? Le batterie al litio hanno molti vantaggi rispetto alle normali
batterie al piombo. Di seguito ne cito alcuni sempre tenendo presente che si
paragonano due batterie,una al piombo e l’altra al litio aventi le stesse
caratteristiche in capacità amperaggio ecc. Le batterie al litio sono molto più
leggere ed hanno un minor ingombro-,per il peso si parla di circa 5 volte più
leggere - es una batteria di circa 850 gr per una al
litio contro 4-5 Kg per una al piombo. Le batterie al Litio hanno una durata
notevolmente maggiore cioè cicli di vita carica/scarica di circa tre volte
maggiore, maggior spunto di corrente nella fase di accensione. Inoltre sempre
nelle batterie al litio il fenomeno dell’autoscarica è
molto minore,nelle batterie al piombo l’autoscarica è
di circa lo 0,5 % al giorno,mentre per il litio è del 5% ma in un mese .Attenzione
però, perché se la vostra moto non è prevista la batteria al litio questa non
si può montare, perché queste batterie necessitano di una ricarica particolare
che non può essere data da un normale alternatore, che in breve le renderebbe inutilizzabili,
ma necessitano di un particolare procedimento che dia una corrente di ricarica
intenso nella prima fase (80%) e poi man mano sempre più leggera (Sitema Battery Managment System che controlla ogni singola cella della
batteria che si comportano in maniera diversa nella fase di ricarica e/o
scarica) mentre i normali alternatori
danno una corrente di ricarica alta e sempre costante 11/11/11
CODICE DELLA STRADA (N O V I T A’ )
BAMBINI IN MOTO: Sotto i
5 anni ; Articolo 170 del Codice della Strada comma 1bis impone il divieto
tassativo di trasportare bambini al di sotto dei 5 anni la cui violazione
comporta una sanzione da Euro 152.00 ai 608.00 senza conseguenze per i punti
patente. Oltre i 5 anni lo stesso articolo comma 3 prevede il trasporto del
minore seduto in modo stabile ed equilibrato nella posizione data dalle apposite
attrezzature del veicolo. A questo punto inizia il lato oscuro perché non
vengono definite quali sono le apposite attrezzature. Comunque il bambino non
deve mai stare in piedi davanti al conducente come stabilito dal comma 1
articolo 170. (Aggiorn 11/11/11)